Media Freedom Act

REGOLAMENTO (UE) 2024/1083 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell’11 aprile 2024 che istituisce un quadro comune per i servizi di media nell’ambito del mercato interno e che modifica la direttiva 2010/13/UE (regolamento europeo sulla libertà dei media

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401083

Per gli inviati a Roma del Consorzio Media Freedom Rapid Response la vendita dell’Agi ad Angelucci rappresenta un rischio per l’indipendenza editoriale dell’agenzia ed è in conflitto con l’art.6 del Media Freedom Act che riguarda l’indipendenza editoriale e la trasparenza sui conflitti d’interessi.


Articolo 6


Doveri dei fornitori di servizi di media che diffondono notizie e contenuti di attualità

  1. I fornitori di servizi di media che diffondono notizie e contenuti di attualità rendono facilmente e direttamente accessibili ai destinatari dei loro servizi le informazioni seguenti:
    (a) la ragione sociale e i dati di contatto;
    (b) il nome o i nomi del proprietario o dei proprietari diretti o indiretti con partecipazioni azionarie che consentono loro di esercitare un’influenza sulle attività e sul processo decisionale strategico;
    (c) il nome o i nomi del titolare o dei titolari effettivi ai sensi dell’articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio.
  2. Fatte salve le leggi costituzionali nazionali coerenti con la Carta, i fornitori di servizi di media che diffondono notizie e contenuti di attualità adottano le misure che ritengono appropriate al fine di garantire l’indipendenza delle decisioni editoriali individuali. In particolare, tali misure mirano a garantire:
    (a) che i responsabili editoriali siano liberi di prendere decisioni editoriali individuali nell’esercizio della loro attività professionale; e
    (b) che chiunque abbia interessi in fornitori di servizi di media tali da influenzare la diffusione di notizie e contenuti di attualità renda noto qualsiasi conflitto di interessi, effettivo o potenziale.
  3. Gli obblighi di cui al presente articolo non si applicano ai fornitori di servizi di media che costituiscono microimprese ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 2013/34/UE.

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